Organi statutari e Statuto

Associazione Luigi Sturzo APS
Caltanissetta

Consiglio Direttivo – Triennio dal 16/02/2022 al 15/02/2025

VITELLO Stefano, Presidente
VENEZIA Fabio, Vice Presidente
CAPODICI Antonio, Segretario
MARITATO Filippo, Tesoriere;

Statuto

ART.1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE LUIGI STURZO CALTANISSETTA – APS”.
L’Associazione, in seguito all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, assumerà la denominazione di “ASSOCIAZIONE LUIGI STURZO CALTANISSETTA – APS – Ente del Terzo Settore”; adotterà quindi tale denominazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Caltanissetta, all’indirizzo di volta in volta comunicato ai competenti uffici.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’eventuale cambio di sede legale all’interno del territorio comunale, comunicandolo prontamente ai soci.
L’Associazione ha durata illimitata.

ART.2 (Scopo, finalità e attività)
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale.
In sintonia e piena coerenza con le finalità e le idealità del C.I.S.S. – Centro internazionale Studi Luigi Sturzo -, l’Associazione fa riferimento ad un universo valoriale comune rappresentato dalla Costituzione italiana e dall’ispirazione cristiana, approfonditi alla luce del pensiero sturziano.
L’Associazione è indipendente da ogni partito e si prefigge di essere coscienza critica e fermento culturale nei vari ambiti ed ambienti; essa opera con modalità inclusiva, incline ad accogliere le risorse umane,professionali, sociali del territorio, rifuggendo da separatori atteggiamenti integristici, ideologicamente o fideisticamente generati.
In particolare l’Associazione si propone di:
1) promuovere il rispetto della dignità dell’uomo, della giustizia sociale, della vita, della solidarietà e della sussidiarietà;
2) sollecitare la crescita di un coscienza critica civica rispettosa dei dettami costituzionali e dei sani principi etici;
3) contribuire alla moralizzazione della vita politica;
4) educare alla partecipazione responsabile e alla ricerca del bene comune;
5) stimolare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione;
6) alimentare e rafforzare la tutela dei diritti della popolazione più debole e di chi vive condizioni di disagio o di fragilità sociale;
7) facilitare l’opera di pacifica convivenza fra le diverse etnie;
8) educare alla valorizzazione e alla tutela del territorio e del patrimonio storico-culturale del Paese.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) attività culturali attraverso l’organizzazione e la gestione di centri di ricerca e conferenze incentrate su tematiche ambientali, antropologiche, politiche, sociali, sanitarie, scolastiche,legislative, storiche ed urbanistiche;
b) attività ricreative, di animazione musicale, teatrale, artistica;
c) attività editoriali, attraverso la pubblicazione di studi e materiale informativo sulle attività svolte dall’associazione;
d) attività di formazione e consulenza per la valorizzazione del patrimonio culturale e storico del Paese.
L’Associazione può inoltre esercitare, a norma dell’art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti previsti dalla legge.
Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3 (Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Possono essere soci dell’Associazione anche altri enti del terzo settore. Gli enti associati APS devono essere in numero almeno doppio rispetto agli altri enti associati. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell’aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all’interessato. Quest’ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea alla prima adunanza successiva.
Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può attribuire la nomina di “Socio Onorario” a persone, che abbiano acquisito particolari benemerenze, anche nell’esecuzione degli incarichi loro affidati, nei confronti dell’Associazione. I soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

ART.4 (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’Associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.5 (Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.
Decade automaticamente l’associato che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale, secondo i termini indicati nel regolamento interno.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all’Associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.6 (Organi)
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di controllo.

ART.7 (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta,
anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di
3 associati se l’Associazione al momento dell’assemblea conta meno di 500 soci, sino ad un massimo di 5 associati se l’Associazione al momento dell’assemblea conta almeno 500 soci.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’Assemblea deve essere convocata almeno 10 giorni prima della data stabilita, a mezzo lettera o posta elettronica all’indirizzo dei soci risultante dal libro degli associati. In alternativa è possibile espletare le formalità di convocazione mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione, con
opportuna evidenza, nella sede legale e sul sito web dell’Associazione.
La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti in proprio o per delega.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
L’espressione del voto può essere esplicitata dal socio anche per corrispondenza o in via elettronica,
purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale,
sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all’Associazione ha diritto di consultare il verbale e richiederne copia a proprie spese.
Le votazioni sono palesi o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.
Le votazioni riguardanti le persone devono essere fatte a scrutinio segreto.
Per le elezioni di cariche sociali si procederà col sistema di votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti coloro i quali riporteranno il maggior numero di voti.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla
quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto
di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
– nominare al proprio interno il Vicepresidente ed eventualmente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in loro assenza, dal membro più anziano di età del Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, eletti dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
I Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, ogni qual volta lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sia presente, anche per delega, la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Per le riunioni del Consiglio, ciascun Consigliere non può avere più di una delega.
Il Consiglio Direttivo provvede a gestire l’attività sociale, secondo le linee di indirizzo indicate dall’assemblea degli associati. È investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea degli associati, per un migliore funzionamento dell’organizzazione, dei regolamenti interni.
Il Consiglio Direttivo ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente, per motivi di necessità o urgenza.
È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che:
. (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
. (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
. (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
. (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

ART.9 (Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci, assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART.10 (Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, D. Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti.
In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.11 (Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART.12 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.13 (Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.14 (Risorse economiche)
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento
della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART.15 (Bilancio di esercizio)
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.16 (Bilancio sociale e informativa sociale)
L’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell’Associazione –
comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino Euro 100.000,00.
L’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell’Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.

ART.17 (Libri)
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati;
– registro dei volontari;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;

ART.18 (Volontari)
L’Associazione può avvalersi dell’opera di volontari.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.19 (Lavoratori)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART.20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.21 (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e delle altre leggi in materia, in quanto compatibili.